DECRETO “SOSTEGNI"

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Aprile
2021

E' da poco in vigore il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, detto “Decreto "Sostegni" (in allegato), che contiene le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

 

Vediamo i provvedimenti più attesi in tema di lavoro:

  • La proroga dell'acausalità "una tantum" sino al 31 dicembre 2021;
  • l’introduzione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale (28 settimane di Assegno Ordinario e CIGD/13 settimane di CIGO Covid-19) fruibili dai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto
  • la proroga del blocco dei licenziamenti generalizzato sino al 30 giugno 2021 (31 ottobre 2021 per determinate categorie di datori di lavoro).

Contratti a termine (art 17): si possono prorogare o rinnovare senza causale fino al 31 dicembre del 2021, per un massimo di 12 mesi. Resta la durata massima complessiva di 24 mesi ed è possibile una sola proroga/rinnovo per una durata massima di 12 mesi, ma non rilevano proroghe e rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto. Quindi, anche i contratti a tempo determinato che sono già stati rinnovati nel corso del 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando le deroghe delle norme anti Covid, possono essere nuovamente prorogati o rinnovati.

Anche questa proroga è considerata neutrale al fine del numero massimo di proroghe possibili.

(elemento grafico o icona) Il termine del 31 dicembre 2021, entro il quale è possibile applicare questa norma di flessibilità prevista per fronteggiare l’emergenza Covid, si riferisce al momento in cui il contratto viene prorogato o rinnovato, non alla scadenza del contratto a termine. Quindi, il termine finale del contratto può essere nel 2022 mentre è la proroga (o il rinnovo) che deve avvenire entro la fine del 2021.

Proroga CIG (art. 8) è prorogata la cassa integrazione Covid-19. In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere:

  • fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8).

I lavoratori, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, devono risultare in forza alla data di entrata in vigore del Decreto.

Blocco dei licenziamenti (art 8 comma 9) viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro;

- fino al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro che hanno a disposizione (a prescindere che ne stiano facendo uso) Assegno Ordinario, CIGD, Cisoa (sino al 31/12/21).

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 22/2015.

- Sono  esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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